Atto costitutivo

Associazione Culturale “Quadri di Danza”

L’anno duemilasedici il giorno dodici del mese di Agosto si sono riuniti in Lodi Via Maestri del Lavoro 23 i signori:

 

  • Dafne Leone nata a Sesto San Giovanni l’8.7.1989 e residente in Lodi Via Maestri del Lavoro 23 - C.F. LNEDFN89L48I690N

  • Paolo Leone nato a Napoli il 27.5.1960 e residente in San Michele al Tagliamento (VE) Via Alfa 29 – C.F. LNEPLA60E27F839G

  • Antonella Mazza nata a Casoria (NA) il 18.8.1961 e residente in Lodi Via Maestri del Lavoro 23 - C.F. MZZNNL61M58B990S

 

1.      tutti cittadini italiani, i quali convengono di stipulare il presente Atto Costitutivo della Associazione Culturale denominata: “Quadri di Danza”, secondo i patti e le modalità di seguito espresse:

2.      L'associazione è indipendente, aconfessionale e apartitica.

3.      L’associazione ha sede in Lodi attualmente in Via Maestri del Lavoro al n.23. Essa potrà, inoltre, istituire altre sedi operative dove si riterrà opportuno.

4.      L’associazione ha durata illimitata.

5.      L’associazione non ha fini di lucro ed ha come scopo la promozione, la partecipazione e la crescita culturale dei cittadini ed il recupero e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale attraverso l’organizzazione, realizzazione e gestione di attività culturali ed artistiche, nel settore della danza, della musica e del teatro. Lo scopo sarà meglio specificato all’art. 4 dello Statuto allegato.

6.      La vita dell’Associazione è retta, oltre che dalle norme indicate in questo Atto Costitutivo, anche dallo Statuto Sociale, che, debitamente firmato dagli intervenuti, si acclude al presente atto con l’allegato A, per farne parte integrante e sostanziale.

7.      Gli intervenuti determinano che inizialmente i soci fondatori provvederanno al versamento di una somma di danaro pari a € 50,00 cadauno per la copertura delle spese di costituzione e delle spese iniziali a titolo di prestito infruttifero: tale prestito verrà loro restituito non appena la cassa dell’associazione lo renderà possibile. Successivamente per i nuovi soci la quota associativa è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo tenendo conte delle peculiarità dei soci.

8.      L’Associazione è retta da un consiglio Direttivo composto da 3 (tre) membri che dura in carica due anni e a cui spettano poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Gli organi sociali dell’Associazione sono l’Assemblea generale dei soci e il Consiglio Direttivo.

L’Assemblea dei soci fondatori nomina a comporre il primo Consiglio Direttivo e a loro assegna le seguenti cariche:

Sig.ra Dafne Leone              Presidente

Sig. Paolo Leone                  Vice presidente

Sig.ra Antonella Mazza      Segretario e Tesoriere

 

I suddetti Signori attestano la mancanza di cause d’incompatibilità e accettano le cariche.

Per tutto quanto non previsto in tale atto costitutivo e nell’allegato statuto valgono le norme in materia del Codice Civile.

L’esercizio sociale va dal 1 settembre al 31 agosto dell’anno successivo.

Lodi 12 Agosto 2016


ALLEGATO A.

Statuto

Associazione Culturale “Quadri di Danza”

 

TITOLO I (Costituzione e scopi)

Articolo 1 Si costituisce, , un’Associazione Culturale NON PROFIT di promozione culturale, artistica denominata: "Quadri di Dafne” -

Articolo 2 L’Associazione ha sede in Lodi, Via Maestri del Lavoro 23.

Articolo 3 L’Associazione ha durata illimitata.

Articolo 4

4.1 - L’associazione non ha fini di lucro ed ha come scopo la promozione, la partecipazione e la crescita culturale dei cittadini, con particolare riguardo alla divulgazione della cultura del balletto classico, danza modern-jazz, di carattere, Tip-Tap, contemporanea, Hip-Hop, danze etniche, musical, musica e teatro attraverso l’organizzazione, realizzazione e gestione di attività culturali ed artistiche (laboratori di teatro e danza, spettacoli, corsi di formazione, stages, concerti, mostre ecc.).

Per raggiungere detto scopo l’Associazione potrà:

·        istituire e gestire corsi di studio e apprendimento, a tutti i livelli;

·        promuovere l'arte, la cultura e la tradizione del balletto in tutte le sue discipline;

·        organizzare corsi di danza di diverso livello e stile e stages di perfezionamento;

·        produrre spettacoli teatrali, cinematografici e musicali, festival, rassegne e concorsi;

·        organizzare stagioni teatrali;

·        organizzare saggi di danza;

·        predisporre centri di documentazione per il Teatro, il Cinema, la Danza e l’Arte in genere, a servizio dei soci e dei cittadini;

·        effettuare viaggi culturali o di approfondimento artistico, sotto l’organizzazione di Enti autorizzati;

·        promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari, attività e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obbiettivi culturali ed artistici e per la valorizzazione del nostro territorio e delle tradizioni culturali;

·        svolgere, unitamente all’attività culturale di settore, anche attività secondarie di carattere commerciale volte sempre al raggiungimento degli scopi sociali, tramite l’esecuzione di attività autorizzate, produzioni e vendita di pubblicazioni culturali, gadgets di propaganda, convezioni di sponsorizzazione, ecc..;

·        stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per la conduzione di corsi e seminari, per la gestione di strutture utilizzate a scopi culturali, per la fornitura di servizi nell’ambito dei propri scopi istituzionali.

·        svolgere attività di pubblicazione e promozione editoriale;

·        interessare il mondo della scuola a tutte le attività svolte e in special modo a ciò che riguarda il Teatro e la Danza attraverso corsi, manifestazioni, seminari, cineforum, mostre ecc..

4.2 - Per il raggiungimento di dette finalità l’Associazione potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti. E’ comunque vietato tutelare o promuovere interessi economici, politici o sindacali o di categoria.

4.3 - L’Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da Enti Pubblici e Privati offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui si svolge la propria attività. L’Associazione potrà avvalersi dell’opera di collaboratori esterni o di soci per il raggiungimento dei propri fini sociali stipulando di volta in volta singoli contratti o convenzioni.

4.4 - E’ fatto divieto di distribuire utili ai soci, anche indirettamente, e destinare gli utili ed avanzi di gestione per scopi non istituzionali. E’ obbligatorio impiegare gli utili o avanzi di gestione solo per le attività istituzionali o direttamente connesse. La parità di socio si intende piena e assoluta, con parità di diritti e di doveri, senza alcuna limitazione e distinzione tra i soci. I soci non possono essere pagati se non per prestazioni professionali specifiche e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

 

TITOLO II (I soci dell’Associazione)

Articolo 5  Nell’Associazione sono presenti 5 categorie di soci: Soci fondatori, Soci ordinari, Soci juniores (fino ai 18 anni), Soci onorari, Soci benemeriti.

I soci che hanno originato il primo nucleo costitutivo vengono definiti “Soci Fondatori”. Essi hanno comunque gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.

Sono “Soci Ordinari” le persone fisiche e giuridiche che facendone richiesta, con delibera del Consiglio Direttivo, vengono ammessi a far parte della Associazione con tutti i diritti e i doveri che ciò comporta.

Gli aderenti, con età inferiore a diciotto anni, sono inseriti nella speciale categoria dei “Soci Juniores” e non hanno diritto di voto. Con il compimento della maggiore età essi acquisiscono gli stessi diritti e i medesimi doveri dei soci ordinari.

Sono “Soci Onorari” coloro che hanno acquisito particolari meriti nel campo teatrale, artistico e culturale e che abbiano apportato un contributo morale e/o materiale all’Associazione. Essi vengono eletti dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo e non sono tenuti al pagamento di alcuna quota associativa. Al pari dei soci ordinari, hanno diritto di voto.

Sono "Soci benemeriti" coloro che effettuano versamenti al fondo di donazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo all'unanimità.

Il numero dei soci è illimitato

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie ed ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi.

Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L’eleggibilità agli organi amministrativi dell’Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell’assemblea dei soci. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti.

Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell’Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall’Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

Articolo 6 Per diventare socio bisogna presentare domanda al Consiglio direttivo, indicando i propri dati anagrafici, compresa professione e codice fiscale e versare la quota di iscrizione deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo stesso . La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali. Sull’ammissione dei soci, il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti. Le decisioni del Consiglio direttivo non necessitano di motivazioni. Per i soci di età inferiore ai 18 anni è necessaria l'autorizzazione di un genitore o di un tutore per l'adesione all'Associazione. Il socio può sempre recedere dall'Associazione con comunicazione scritta da inviarsi al Presidente con un preavviso di almeno tre mesi. Le quote sociali sono trasmissibili solo mortis-causa.

Articolo 7 Oltre che nei casi previsti dalla legge, la qualità di socio si perde per:

  • dimissioni presentate al Presidente dell’Associazione;

  • esclusione in seguito al mancato versamento della quota associativa annua entro 3 mesi dall’inizio del nuovo anno associativo;

  • espulsione in seguito a comportamenti pregiudizievoli agli scopi, allo Statuto o al patrimonio dell’Associazione;

Il Consiglio Direttivo decide sulla espulsione del socio con le stesse modalità indicate per l’ammissione e il socio può appellarsi contro tale provvedimento alla prima assemblea ordinaria che giudicherà definitivamente a maggioranza.

Ai soci che perdono tale qualità, per qualsiasi causa, non è dovuto alcun rimborso delle quote sottoscritte.

Articolo 8 Solo i soci, con almeno due anni di anzianità, possono essere eletti negli organismi direttivi. I soci ordinari maggiorenni che ne hanno i requisiti potranno essere chiamati a svolgere anche attività di collaborazione retribuita secondo criteri stabiliti da appositi regolamenti. Tutti i soci ordinari maggiorenni hanno l’obbligo di:

  • osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organismi sociali.

  • pagare la rispettiva quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci ordinari maggiorenni hanno diritto:

  • di partecipare alle deliberazioni dell’Assemblea;

  • di prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organismi sociali eventuali osservazioni ed indicazioni inerenti la gestione sociale e le possibili attività da svolgere.

  • partecipare alle attività promosse dall’associazione.

 

TITOLO III (Organi dell’Associazione)

Articolo 9 Sono organi dell’Associazione: L’Assemblea dei Soci fondatori; Il Consiglio Direttivo; Il Presidente dell’Associazione; Il Vicepresidente; Il Segretario; Il Direttore Artistico.

 

TITOLO IV (Assemblea dei soci)

Articolo 10 L’Assemblea ordinaria dei soci fondatori si convoca almeno una volta ogni tre mesi. L’Assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta di 1/3 dei soci o dal Consiglio Direttivo per deliberare sulla modifica dello Statuto e dell’Atto Costitutivo o sullo scioglimento dell’Associazione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente. In assenza di ambedue la maggioranza dell’Assemblea elegge chi deve presiederla. Il Segretario ne cura la verbalizzazione. Il verbale dopo essere stato letto, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 11

11.1.- Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei soci. Le assemblee di seconda convocazione deliberano validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti. La delibera si intende approvata quando ottiene il voto favorevole del 50%+1 dei presenti. All’Assemblea avranno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti che potranno farsi rappresentare, con delega, da altri soci

11.2. - Per modificare lo Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Associazione e per sciogliere l’Associazione e nominare i liquidatori, per la validità della seduta è necessaria la presenza dei 4/5 dei soci e, per la validità della delibera, il voto favorevole dei 4/5 dei presenti, sia nella prima che nelle successive convocazioni.

11.3. - Non sono ammessi voti per corrispondenza.

11.4. - Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza. Le decisioni dell’Assemblea avvengono normalmente con voto palese. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda il 20% dei presenti.

11.5. - La convocazione deve avvenire tramite lettera, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui deve avvenire la seduta e, l’indicazione dell’ordine del giorno, almeno 15 gg prima della riunione. Contestualmente sarà indicata l’Assemblea in seconda convocazione ad almeno 24 ore di distanza. L’avviso di convocazione deve essere affisso all’albo sociale 15 gg. prima di quello fissato per l’Assemblea.

11.6. - Per ciò che riguarda l’elezione delle cariche sociali si rimanda all’apposito regolamento che dovrà disciplinare la materia ed essere predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea dei Soci Fondatori.

Articolo 12 L’Assemblea dei soci ha i seguenti poteri:

·        determinare gli indirizzi generali dell’Associazione;

·        deliberare sulla nomina di soci onorari su proposta del Consiglio Direttivo;

·        deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi dell’Associazione;

·        deliberare sulle modifiche dello Statuto e dell’Atto Costitutivo su proposta del Consiglio Direttivo;

·        approvare i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo;

·        deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo Patrimonio;

·        deliberare su questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo;

·        deliberare sull’eventuale compenso da corrispondere al Presidente e agli altri membri degli organi sociali;

·        ratificare o meno gli atti di sua competenza posti in essere dal Consiglio Direttivo in situazioni di urgenza;

·        deliberare sulla compravendita, locazione, gestione, comodato d’uso ecc.. di immobili.

·        eleggere il Consiglio Direttivo.

 

TITOLO V (Il Consiglio Direttivo)

Articolo 13 L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo che è eletto dall’Assemblea dei soci e che ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario che ricopre anche il ruolo del Tesoriere. La durata del Consiglio non potrà essere inferiore a due anni ed è rieleggibile. Esso è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure su richiesta di 2/3 dei soci fondatori. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei voti, con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri in carica. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle sedute viene redatto apposito verbale che viene letto e approvato dal Consiglio e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni provvede, nel suo seno, alla nomina del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere.

Articolo 14 Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di: promuovere tutte le iniziative ed adottare tutti i provvedimenti atti al conseguimento dei propri scopi nel rispetto degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea dei soci; controllare l’applicazione dello Statuto e delle norme emanate all’interno dell’Associazione; deliberare sulla convocazione dell’Assemblea dei soci; deliberare l’ammissione e l’espulsione dei soci e proporre all’Assemblea le nomine dei soci onorari; deliberare sui provvedimenti disciplinari di sua competenza (decadenza dei dirigenti); determinare l’ammontare della quota associativa annuale da corrispondere da parte dei Soci; proporre all’Assemblea dei soci eventuali modifiche dello Statuto o dell’Atto Costitutivo o lo scioglimento della Associazione; assumere, licenziare e amministrare il personale dipendente; adottare ogni altro provvedimento non espressamente riservato all’Assemblea dei soci; deliberare in caso di urgenza su questioni di competenza dell’Assemblea dei soci da sottoporre successivamente a ratifica di quest’ultima; formulare i Regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; amministrare i proventi dell’associazione e predisporre annualmente i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea dei soci; nominare il coordinatore di gruppi di lavoro per ogni settore.

 

TITOLO VI (Il Presidente e gli altri organi monocratici)

Articolo 15.

15.1. - Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci e rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi e davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie. Ha dunque, la rappresentanza legale dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Esso convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo e ne cura il regolare funzionamento. Il candidato a Presidente deve avere un'età minima di 25 anni ed essere da almeno 2 anni nell'Associazione.

15.2. - Per conto dell’Associazione inoltre può, aprire e movimentare conti correnti e con delibera del Consiglio Direttivo può compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, richiedere fideiussioni, mutui ipotecari, leasing e affidamenti bancari. Il Presidente può conferire sia ai soci che a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti, dopo l’approvazione del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica due anni, ed è rieleggibile.

Articolo 16 Il Vicepresidente è eletto all’interno del Consiglio Direttivo tra i suoi membri ed ha la funzione di sostituire il Presidente, nell’esercizio di ogni sua funzione, in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso.

Articolo 17 Il Segretario è eletto all’interno del Consiglio Direttivo tra i suoi membri e svolge funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive il verbale insieme al Presidente. Coadiuva il Presidente.

 

TITOLO VII (Norme Finali)

Articolo 18 L'esercizio finanziario va dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario gli organi preposti devono approvare il bilancio consuntivo.

Articolo 19 L’Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia. L’Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.

Articolo 20 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Presidente, sarà interamente devoluto ad altre associazioni operanti in analogo settore.

Articolo 21

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile